VADEMECUM OPERATIVO PER OPERATORI DELLA FILIERA CANAPA


Aggiornato ad aprile 2025 - Alla luce del Decreto Sicurezza e della modifica alla Legge 242/2016

È importante segnalare, che tale documento non costituisce garanzia di tutela contro eventuali controlli o azioni da parte delle autorità, ma rappresenta una base documentale di supporto utile in caso di eventuali contestazioni.

Indice dei contenuti

1. PREMESSA NORMATIVA: COSA CAMBIA CON IL DECRETO SICUREZZA 2025

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 48/25, cosiddetto Sicurezza, a partire dal 12 aprile 2025, l'articolo 18 ha introdotto modifiche sostanziali alla Legge 242/2016, normativa cardine per la filiera della canapa industriale.

La novità più rilevante riguarda l'inserimento dei commi 3-bis all'art. 1 e all'art. 2 della Legge 242/2016, che escludono dal campo di applicazione della legge tutte le attività relative alle infiorescenze di canapa (anche in forma trasformata, come oli, resine ed estratti), salvo il solo utilizzo comprovato per la produzione agricola di semi.

Il nuovo impianto normativo vieta espressamente l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze di canapa, anche se ottenute da varietà certificate e con un contenuto di THC inferiore allo 0,5%.

Tale divieto si applica anche in assenza di finalità di spaccio e determina l'applicazione automatica delle sanzioni penali previste dal DPR 309/90, superando nella pratica l'interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione SS.UU. 30475/2019, che subordinava il reato all'effettiva efficacia drogante del prodotto.

Questa impostazione rende rilevante anche la sola detenzione in magazzino, e impone quindi la massima cautela nella gestione di materiale già presente presso aziende agricole o commerciali. Ogni attività diversa dalla produzione agricola di seme risulta dunque potenzialmente penalmente rilevante.

2. CONFRONTO TRA VECCHIA E NUOVA VERSIONE DELLA LEGGE 242/2016

Di seguito riportiamo le principali modifiche intervenute sulla Legge 242/2016 a seguito dell'introduzione del Decreto Sicurezza 2025:

  • Articolo 1 – Finalità

  • Versione originale: la legge promuoveva la coltivazione della canapa e lo sviluppo della sua filiera agroindustriale, senza limitazioni esplicite sulle infiorescenze.

  • Versione aggiornata: la promozione riguarda esclusivamente la filiera industriale della canapa comprovata per finalità specifiche, escludendo le infiorescenze salvo uso per la produzione di seme e riconducendole al D.P.R. 309/90 (Testo Unico Stupefacenti) confermando la lettura delle Cass., S.U.n. 30475/2019.

  • Articolo 2 – Liceità della coltivazione

  • Versione originale: la coltivazione di varietà certificate era consentita per molteplici finalità, escludendo l’ambito di applicazione del D.P.R 309/90 senza alcuna limitazione.

  • Fase Intermedia: Tale contesto ha dunque richiesto l’intervento della sentenza Cass. SS.UU. 30475/2019 che già affermava: «La commercializzazione al pubblico di Cannabis Sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati; sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di Cannabis Sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, della legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività.»

  • Versione aggiornata: è stato introdotto il comma 3-bis, che riconduce  espressamente qualsiasi attività legata alle infiorescenze (anche essiccate, triturate o trasformate), all’ambito di applicazione del D.P.R 309/90 salvo che sia comprovata la finalità agricola di produzione di semi.

3.  COSA È FUORI E COSA È DENTRO il DPR 309/90

Con l'introduzione dei commi 3-bis agli articoli 1 e 2 della Legge 242/2016, viene chiaramente stabilito che:

  • È ricondotta all’ambito di applicazione del D.P.R 309/90  ogni attività relativa alle infiorescenze di canapa, comprese:

  • la coltivazione finalizzata alla raccolta del fiore;

  • la lavorazione, trasformazione o essiccazione delle infiorescenze;

  • ​​la detenzione in magazzino di infiorescenze;

  • la vendita, distribuzione, commercio e spedizione;

  • la produzione di oli, resine, estratti ottenuti dalle infiorescenze.

  • È escluso l’ambito di applicazione del D.P.R 309/90 per tutte le destinazioni comprovatamente finalizzate a quelle previste all’art 2 ( a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; c) materiale destinato alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; g) coltivazioni destinate al florovivaismo ((...)) ((professionale)); g-bis) ((produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.)

  • Anche l'utilizzo delle infiorescenze resta escluso dal D.P.R 309/90 se comprovato che la loro produzione e lavorazione sia destinata  alla produzione agricola di semi (lettera g-bis dell'art. 2, comma 2).

  • Restano escluse dalla disciplina della 242/2016 tutte le altre attività: tali operazioni rientrano nella disciplina del DPR 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti), con i relativi rischi penali.

4. I RISCHI LEGALI: IL RITORNO SOTTO LA DISCIPLINA DEL DPR 309/9

Con la riformulazione della Legge 242/2016, ogni attività commerciale o produttiva che coinvolga le infiorescenze al di fuori della finalità agricola di produzione di semi rischia di ricadere nella normativa prevista dal DPR 309/1990, che disciplina le sostanze stupefacenti.

Infatti La Circolare del Ministero dell'Interno del 31 luglio 2018 ha chiarito che la coltivazione di canapa e la commercializzazione delle infiorescenze sono lecite solo se riconducibili agli usi espressamente consentiti dalla Legge 242/2016, e che in ogni altro caso la valutazione della legittimità si basa sulla verifica dell'efficacia drogante del prodotto, ovvero sulla sua idoneità a produrre effetti psicoattivi indicando nel valore di 0,5 il valore di riferimento al di sotto del quale non possa riscontrarsi efficacia drogante.

In linea con questo orientamento, anche la Cassazione Penale (Sezioni Unite, sentenza n. 30475/2019) ha affermato che la vendita di cannabis sativa è da considerarsi reato qualora i derivati (es. infiorescenze, oli, resine) siano idonei a provocare effetti droganti, e che la legge 242 non legittima automaticamente il commercio dei fiori di canapa.

In aggiunta, alcune fonti giurisprudenziali e scientifiche hanno fatto riferimento a una soglia tecnica indicativa:

  • Secondo il Trattato di Tossicologia Forense (Lodi, Marozzi, Bertoli, Mari), una concentrazione di solo THC superiore allo 0,5% può essere considerata sufficiente a garantire effetti psicoattivi in caso di combustione.

  • Il Tribunale del Riesame di Genova (Ordinanza 21 giugno 2019) ha riconosciuto la liceità della commercializzazione di prodotti derivati dalla cannabis sativa con THC inferiore allo 0,5%, a condizione che non siano idonei a produrre effetti droganti.

  • La Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 10810/2019 ha ritenuto che valori di THC superiori allo 0,5% giustificano la presunzione di efficacia drogante, ma la soglia non ha carattere assoluto.

Tuttavia, non esiste una soglia normativa fissa e universalmente valida per definire l'efficacia drogante: essa va sempre valutata caso per caso, tenendo conto della quantità di principio attivo totale, della modalità di assunzione e della destinazione d’uso del prodotto.

Come chiarito nel dossier parlamentare n. 471/2025, Il rischio legale è oggi più elevato: l’integrazione del reato non richiede più la dimostrazione dell’efficacia drogante, ma deriva automaticamente dallo svolgimento di una delle attività vietate (es. detenzione, trasporto, commercio), 

Questo comporta:

  • l’applicazione delle pene previste per stupefacenti anche a materiali con THC < 0,5%;
  • l’estensione del rischio penale alla mera detenzione, anche se finalizzata allo smaltimento;
  • la necessità di cautela per ogni attività estranea alla produzione agricola di seme;
  • una maggiore incertezza interpretativa, in attesa di chiarimenti giurisprudenziali o correttivi normativi.

5. COSA POSSONO FARE OGGI GLI AGRICOLTORI

Alla luce delle modifiche normative introdotte nel 2025, gli agricoltori che intendono operare nel rispetto della legge devono:

  • Coltivare esclusivamente varietà certificate di canapa iscritte nel Catalogo comune europeo, con contenuto di THC entro i limiti consentiti;

  • Impostare l’attività agricola unicamente per le finalità riconosciute dalla Legge 242/2016, con particolare attenzione alla produzione di:

  • paglie, fibra, canapulo, per forniture di materiali alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori o per fitodepurazione, attività didattiche e di ricerca;

  • semi destinati alla produzione di alimenti e cosmetici o alla riproduzione (lett. g-bis, art. 2), in cui è consentito l’utilizzo agricolo delle infiorescenze;

  • piante per commercio florovivaistico, se si è in possesso della relativa licenza professionale;

  • Conservare cartellini e fatture delle sementi per almeno 12 mesi, come previsto dalla legge;

  • Valutare con attenzione la redazione di accordi contrattuali con acquirenti, trasformatori o fornitori, in modo da documentare chiaramente la destinazione agricola della coltura.

Inoltre, è opportuno che ogni produttore tenga traccia delle operazioni colturali e dei lotti, per garantire la tracciabilità e trasparenza del ciclo produttivo in caso di controlli.

6.RACCOMANDAZIONI PRATICHE PER COMMERCIANTI E OPERATORI

Alla luce del nuovo quadro normativo, si distinguono due categorie principali di soggetti che potrebbero detenere materiale contenente infiorescenze di canapa:

6.a) Agricoltori che hanno ancora materiale dalla campagna agricola 2024

Il primo passo per tutelarsi è attribuire data certa al materiale in proprio possesso, anche tramite una certificazione peritale di un agronomo, per dimostrare che si tratta di scorte afferenti a produzionipreduzioni precedenti al 12/4/2025, data di entrata in vigore del DL 48/2025.

Si raccomanda pertanto di:

I) Catalogare il materiale presente in magazzino, precisando:

  • il peso;

  • la composizione (solo infiorescenze oppure miscela omogenea di semi, foglie, fiori, steli);

  • assegnando un numero di lotto chiaro e tracciabile.

  • Accompagnare tutti i lotti con documento di trasporto datato con peso, numero e varietà certificata, certificato di analisi che sia proveniente dai luoghi di trasformazione del prodotto o riferito al magazzino di stoccaggio.

II) Tracciare documentalmente la produzione tramite un diario di campo che riporti:

  • localizzazione del campo;

  • estensione coltivata;

  • varietà seminate e quantità;

  • date di semina, raccolta, asciugatura, stoccaggio.

III) Allegare copia della dichiarazione preventiva di semina presentata alle forze di polizia locali, cartellini delle sementi e, se possibile, fatture di acquisto della semente.

IV) Integrare analisi di laboratorio recenti, che riportino chiaramente il batch e il profilo cannabinoide del materiale (in particolare CBD e THC).

6.b) Operatori commerciali con materiale contenente infiorescenze in negozio

Anche in questo caso, il primo passo è attribuire data certa al materiale detenuto. Si raccomanda di:

I) Catalogare tutto il materiale presente in magazzino, con:

  • elenco lotti;

  • composizione;

  • data di ricezione o stoccaggio.

II) Ricostruire la tracciabilità degli approvvigionamenti, indicando:

  • quando e da chi è stato acquistato il materiale;

  • allegando fatture o documenti di trasporto.

III) Disporre di analisi aggiornate del materiale, che riportino:

  • riferimento al batch;

  • percentuali di cannabinoidi, in particolare THC e CBD.

Queste misure non garantiscono la liceità dell’attività, ma rappresentano azioni di autotutela documentale che possono essere utili in caso di controlli o accertamenti da parte delle autorità.

7.DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE E COME TUTELARSI

Nel contesto attuale, è fondamentale che ogni operatore della filiera canapa adotti un approccio documentale rigoroso per dimostrare la legittimità delle proprie attività, soprattutto in caso di controlli da parte delle autorità.

Oltre alla documentazione prevista dalla legge, si consiglia l'integrazione con strumenti di autotutela suggeriti:

  • Cartellini delle sementi: conservati per almeno 12 mesi;

  • Fatture di acquisto delle sementi;

  • Dichiarazioni preventive di semina (non obbligatorie ma raccomandate);

  • Diario di campo: con date di semina, raccolta, trattamenti e stoccaggio;

  • Schede di magazzino e inventario: con composizione, peso e data;

  • Analisi di laboratorio certificate: riferite al lotto, con indicazione di THC e CBD;

  • Documenti di trasporto (DDT) e fatture di vendita o acquisto;

  • Contratti o accordi con terzi: che dimostrino la destinazione agricola;

  • Certificazione peritale agronomica: utile a comprovare la datazione del materiale e la sua destinazione agricola.

La raccolta e l’archiviazione ordinata di questa documentazione rappresentano una forma concreta di tutela legale preventiva, utile a dimostrare buona fede, correttezza e conformità normativa, riducendo i rischi in caso di ispezioni o procedimenti giudiziari.

8. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE

Questo è un momento particolarmente delicato per tutti gli operatori della filiera della canapa. L’introduzione del Decreto Sicurezza rappresenta un cambiamento normativo significativo e repentino, che impone a tutti i soggetti coinvolti un adattamento rapido e responsabile.

Purtroppo, ci troviamo di fronte a una trasformazione normativa che mette in discussione attività fino a ieri considerate lecite, ed è quindi fondamentale farsi trovare pronti. Mostrare di operare in un settore pulito, tracciabile e conforme alle norme sarà l’unico modo per affrontare con credibilità eventuali controlli e per continuare a rivendicare dignità e spazio per questa filiera.

Il punto essenziale è dimostrare:

  • la piena tracciabilità del materiale;

  • l’assenza di efficacia drogante dello stesso.

Per quanto riguarda il materiale attualmente presente in magazzino, è fondamentale precisare che, se prodotto sotto la vigenza della precedente versione della Legge 242/2016 e se corredato da documentazione tracciabile e analisi che ne dimostrino l’assenza di effetti droganti, esso non dovrebbe rientrare automaticamente nell’ambito di applicazione delle sanzioni del DPR 309/90 e l’attività non è punibile ai sensi del principio di offensività.

Per le infiorescenze già stoccate – ottenute sotto la previgente L. 242/2016, regolarmente tracciate e certificate come prive di efficacia drogante – la mera detenzione continua a rappresentare la condotta più prudente e giuridicamente sostenibile sebbene anch’essa sottoposta astrattamente all’applicazione  del D.P.R 309/90. 

L’estensione dell’art. 73 D.P.R. 309/1990 operata dal DL non è assistita infatti da norme transitorie: applicare oggi la sanzione penale a beni che, sino alla data di entrata in vigore del decreto, si collocavano in un’area di liceità violerebbe il principio di legalità di cui all’art. 25 Cost. e i suoi corollari di tassatività e determinatezza, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 327 del 2008  . In assenza di un obbligo normativo di smaltimento immediato, imporre un comportamento diverso dalla mera custodia determinerebbe “l'impossibilità di condotta conforme», evenienza che la giurisprudenza di legittimità considera incompatibile con l’art. 25 Cost.. La stessa detenzione, quale stato di semplice disponibilità materiale, non realizza di per sé un aumento attuale del rischio di diffusione: l’offesa tipica resta potenziale e necessita di ulteriori condotte dinamiche (cessione, trasporto, vendita) per concretizzarsi. Anche in questo caso è importante precisare che la punibilità sarà in concreto esaminata dal giudice secondo il principio di offensività, che richiede la prova dell’idoneità drogante del prodotto.  

Ciò non impedirà eventuali controlli da parte delle Forze dell’Ordine, ma un’adeguata e coerente documentazione può costituire un solido strumento difensivo, potenzialmente in grado di evitare sequestri, sanzioni o procedimenti penali.

Nel frattempo, è auspicabile che il dibattito politico e istituzionale sul tema evolva verso un quadro normativo più equilibrato, che sappia distinguere tra uso illecito e coltivazione industriale responsabile della canapa. In questo senso, il contributo degli operatori, delle associazioni di categoria e dei consulenti sarà fondamentale.

Per maggiori informazioni:

📧 info@enecta.farm
📞 380 714 8996

Il presente documento è stato redatto da Confagricoltura, assieme alle associazioni: CSI, Federcanapa, Assocanapa, CNA-agroalimentare, Copagri, CIA e Florovivaisti italiani, Sardinia Cannabis.

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